Credito al consumo

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NO AL RISARCIMENTO DIRETTO, SÌ ALLA CESSIONE DEL CREDITO




10/09/09

Anche di recente ci siamo occupati di queste due tematiche: facoltatività della procedura di risarcimento diretto e cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale. Lo spunto ci era stato offerto da alcune sentenze di merito, pronunciate da qualche Giudice di Pace e da qualche Tribunale, che si erano espresse in senso favorevole tanto in ordine alla facoltatività della procedura di risarcimento diretto, quanto in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale in favore dell'autoriparatore. Tuttavia è pur vero che, sulle due questioni di diritto, si erano sentite anche voci fuori dal coro, di giudici che non avevano ritenuto di dovere aderire all'orientamento che pure è sembrato sempre prevalere, in particolar modo per quello che concerne la cedibilità del credito risarcitorio e l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore da parte del carrozziere cessionario, negando l'una e l'altra possibilità. Ora, però, abbiamo qualcosa in più per potere dire che l'orientamento che già sembrava prevalere tra i giudici di merito, relativamente a entrambe le questioni, si sia consolidato a seguito di due recentissime pronunce, l'una della Corte Costituzionale (sentenza n. 180 del 10 giugno 2009) e l'altra della Suprema Corte di Cassazione, (sentenza n. 11095 del 02 aprile 2009), dipanando ogni dubbio al riguardo. 1.

Sulla facoltatività della procedura di risarcimento diretto, indirettamente, la Corte Costituzionale aveva già avuto modo di esprimersi, pur tuttavia valutando la legittimità costituzionale dell'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina la procedura di risarcimento del danno subito dal trasportato. Ora la Corte, con la sentenza testé citata, si è espressa in modo esplicito, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto proprio l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, in ordine alla facoltatività dell'applicazione della procedura introdotta dalla norma che più ci interessa; nella sentenza, che per le argomentazioni svolte meriterebbe di essere letta nel suo teso integrale, la Corte afferma che "il... nuovo sistema risarcitorio diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato (...). Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12, disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per fare valere la responsabilità dell'autore del danno".

A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema) uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio.



In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela. 2. In ordine alla libera cedibilità dei crediti risarcitori da Rca e all'esercitabilità dell'azione giudiziale da parte dell'autoriparatore cessionario del credito, già si erano favorevolmente espresse non poche decisioni dei giudici di merito, pur non mancando alcune espressioni contrarie (vedasi la sentenza n. 893/07 del Giudice di Pace di Prato, commentata su CAR Carrozzeria luglio - agosto 2008).

Proprio una di queste sentenze, che avevano negato la possibilità dell'autoriparatore cessionario di esercitare l'azione di risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione (Tribunale di Roma), ha offerto lo spunto per la proposizione del ricorso per Cassazione che ha dato origine all'importante sentenza n. 11095 del 02 aprile 2009, con la quale la Suprema Corte ha, in modo definitivo, risolto la partita a favore della libera cedibilità del credito risacitorio e della legittimazione ad agire in giudizio da parte del carrozziere cessionario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore. La Suprema Corte ha accolto la domanda del ricorrente, censurando la sentenza del Tribunale di Roma oggetto di esame, affermando i seguenti principi: 1. il creditore - precisa l'art. 1260 comma 1 c.c. - può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge; 2. il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, e per giunta con riferimento non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, almeno indirettamente) ne vieti la cedibilità; 3. dunque, il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso.

Crediamo che dopo questo chiaro giudizio di legittimità, possa ritenersi definitivamente fugato ogni dubbio in ordine all'utilizzabilità della cessione di credito da parte dell'autoriparatore, divenendo così, una volta per tutte, inutili quanto prive di pregio le eccezioni che le Compagnie assicurative hanno continuato sino ad oggi a sollevare sia nella fase stragiudiziale, sia nella successiva ed eventuale fase giudiziale, nei confronti dei carrozzieri cessionari. La Corte si è espressa in modo esplicito nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto l'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, in ordine alla facoltatività dell'applicazione della procedura introdotta dalla norma
In Cassazione la Suprema Corte si è espressa a favore della libera cedibilità del credito risarcitorio e della legittimazione ad agire in giudizio da parte del carrozziere cessionario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore



Autore: Andrea Valerio



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